Il Giudice,
VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, dai coniugi Ercole Angelo Motta (C.F. MTTRLN56M15G223A) e Orlikovska Olena (C.F. RLKLNO75R55Z138F), residenti a Paderno D'Adda (LC), via Giuseppe Garibaldi n. 11, rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Putorti:
VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott.ssa Roberta Gazzinelli, depositata in data 23.4.2021;
ritenuto che la domanda di liquidazione degli istanti soddisfi i requisiti di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:
-gli istanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ossia “in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” come emerge dal confronto tra l’entità dell’attivo prontamente liquidabile costituito dai redditi da lavoro dei coniugi (pari a circa €25.000,00 annui) e i debiti scaduti e rimasti inadempiuti o di imminente scadenza (pari a circa €378.000,00) nonché dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 243/2019 avente ad oggetto l’abitazione principale dei debitori;
-gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
-gli istanti non hanno subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;
-gli istanti secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
-non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012;
DICHIARA aperta la liquidazione del patrimonio dei sig.ri Ercole Angelo Motta e Orlikovska Olena;
NOMINA liquidatore dei beni del debitore l’avv. Jessica Corti;
DISPONE che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
DISPONE a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all’art. 490, comma 2, c.p.c.;
ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;
FISSA nella misura di 1.500,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente dai debitori per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.
DISPONE che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull’attività svolta, con indicazione dell’attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.
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